Convenzione dell’ONU contro la tortura

Il 10 dicembre 1984 l’assemblea generale dell’ONU ha adottato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105)

La Convenzione concretizza la proibizione generale della tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati, per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l’integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà.

Questa convenzione istituisce – analogamente ai Patti del 1966 – un sistema di controllo internazionale. Gli Stati contraenti devono rendere conto ogni quattro anni alla Commissione dell’ONU contro la tortura (CAT) delle misure da loro adottate per adempire gli obblighi che la Convenzione impone loro. La commissione può prendere posizione sui rapporti o formulare proposte di ordine generale.

Con la ratifica da parte del 20° Stato membro, dal 26 giugno 1987 la Convenzione dell’ONU del 1984 diviene efficace.

Per la Repubblica italiana la Convenzione stessa ha efficacia dall’11 febbraio 1989, avendo l’Italia depositato alle Nazioni Unite il relativo strumento di ratifica. La legge che autorizzava tale atto di ratifica (3 novembre 1988) conteneva l’ordine di esecuzione d’uso per le norme della Convenzione, già di per se esaustive, introducendo di fatto direttamente  nell’ordinamento italiano gli obblighi della Convenzione.
Ma tutto ciò è insufficiente al rispetto effettivo della Convenzione ONU, anzi proprio del suo “nucleo” essenziale, infatti gli art.1 e art.4 in combinato disposto sanciscono l’obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione di tortura prevista all’art.1 della Convenzione, con specifiche pene adeguate.

Contrariamente a detti impegni presi in sede internazionale, nel Codice Penale italiano il reato di tortura non è mai stato inserito.

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